La Corte Costituzionale dichiara l’ergastolo ostativo parzialmente incostituzionale

In data 23 ottobre 2019, a seguito della condanna della Corte di Strasburgo, la Corte Costituzionale è stata chiamata ad una decisione di grande rilevanza, su una questione che sta facendo discutere tecnici (e non) di tutto il Paese: se sia conforme a Costituzione la pena del cd ‘ergastolo ostativo’. Il ‘fine pena mai’ e le peculiarità dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario ce le ha già sapientemente illustrate Matteo Petramala nel suo articolo sul caso Viola e sulla relativa sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per cui non mi soffermerò su questi temi.

Ciò che, invece, necessita un approfondimento è il recente comunicato stampa con il quale la Consulta ha diffuso la notizia dell’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1 o.p. nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.

Sul piano tecnico-giuridico, la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante passa da assoluta a relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
In parole povere ed in attesa delle motivazioni della sentenza, secondo la Corte Costituzionale, l’ergastolo ostativo non è coerente con la famosa finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27 comma 3 della Costituzione (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e devono tendere alla rieducazione del condannato”).

Questa scelta è inconfutabile sul piano formale, ma genera qualche dubbio sul piano sostanziale: se, da un lato, è vero che la certezza di morire in una cella costituisce un elemento che può condurre all’annientamento psicologico, contrastando quindi con la risocializzazione del reo, dall’altro lato, è altrettanto vero che il carattere ‘senza sconti’ dell’ergastolo rappresenta una sanzione temuta dai criminali che spesso li induce a collaborare con la giustizia.

In sostanza, le due posizioni oscillano fra chi nutre una sensibilità sociale più proclive al rispetto delle vittime ed al valore della sicurezza, e chi privilegia invece il valore della persona del condannato. La stessa magistratura vede schierati sul tema due orientamenti opposti: da una parte coloro (prevalentemente esponenti delle Procure – vedi, per citare due personaggi territorialmente vicini alla Calabria, il Procuratore della repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri ed il Presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra) che sottolineano la rilevanza della norma a fine deterrente nei confronti di mafiosi e terroristi, la cui lunga detenzione non spegne la pericolosità sociale né pone termine alla loro collocazione nell’ambito delle consorterie criminali; dall’altra, coloro che (per la massima parte magistrati di sorveglianza e figure indipendenti quali l’ex magistrato Gherardo Colombo) hanno constatato come una lunga detenzione leda la dignità della persona spegnendone ogni aspettativa, ogni speranza di reinserimento nel tessuto sociale, ogni tipo di luce in fondo al tunnel.

Adesso il rischio è che la dichiarazione di incostituzionalità ‘tranchant’ della Corte possa depotenziare il nostro sistema punitivo, equiparando l’ergastolo del mafioso a quello del delinquente comune, con un’iniqua perequazione fra due situazioni sensibilmente diverse; il rischio è che le 1.255 persone attualmente condannate all’ergastolo ostativo si convincano di aver conquistato qualcosa in più della mera possibilità di ottenere un beneficio penitenziario.

Nell’attesa dell’intervento del Parlamento, bisogna riconoscere che una conquista sicuramente c’è stata: il (quasi) teatrale gesto di “sbattere in cella e buttare via la chiave” cede il posto all’importanza e all’autonomia della carica del giudice, una cui componente irrinunciabile è la discrezionalità.
La più alta corte del nostro ordinamento giuridico, insomma, ha preferito compiere un atto di fiducia nei confronti della Magistratura, piuttosto che affidarsi ad alcuni automatismi rigidi tipici delle norme scritte. La responsabilità è indubbiamente gravosa, ma i giudici, ed in particolar modo quelli esperti in crimini gravi quali mafia e terrorismo, possiedono senz’altro la capacità di valutare in concreto la maturazione del detenuto e di analizzarne i comportamenti, a maggior ragione se affiancati da un team di tecnici del settore e sostenuti dalla fiducia popolare.