Stalking: quando e come difendersi

Negli ultimi anni, purtroppo per ragioni legate alla cronaca nera, si sente parlare di delitti commessi nei confronti delle donne. Tale fenomeno, tuttavia, è sempre esistito, ma il retaggio culturale ha tristemente spento nel corso degli anni molte voci delle vittime di questi terribili abusi.
Nella speranza di poter aiutare o spronare a denunciare ogni qualsiasi tipo di violenza o costrizione perpetrata nei confronti delle vittime di stalking, ecco un piccolo vademecum sul reato di atti persecutori.

Che cos’è lo “stalking”?
Il reato di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p., comunemente definito “stalking”, è contenuto nel libro II, Titolo XII dei delitti contro la persona nel nostro Codice Penale. Tale fattispecie criminosa è stata introdotta dall’art. 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38.Ebbene, l’art. 612 bis, c.p. punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Come si manifesta la condotta “persecutoria”?
Alcuni comportamenti, se posti in essere in determinate modalità, possono effettivamente causare gli eventi alternativi indicati dalla norma incriminatrice e compromettere in modo tangibile la quotidianità.Condotta persecutoria è, ad esempio, quella consistente in:

  • continue e perduranti intrusioni nella vita privata della vittima;
  • reiterate chiamate e messaggi sul suo telefono o attraverso i social;
  • tentativi continui di comunicazione con i familiari o amici della vittima o addirittura con ex fidanzati;
  • pedinamenti ed appostamenti nei luoghi spesso frequentati dalla vittima.

Dagli esempi fatti risulta chiaro che il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. è identificabile come reato necessariamente abituale; l’evento di danno è il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma e unitaria offensività: è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice.
E’ evidente, dunque che, tale fattispecie criminosa non sia configurabile in presenza di un’unica condotta di molestia o minaccia (per quanto la stessa possa ritenersi grave) che, al più, se ne ha i requisiti, potrà integrare un autonomo e diverso reato.
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato recentemente che, anche due sole condotte di minaccia, molestia o lesioni, poste in essere in un breve arco temporale, possano configurare il reato di cui all’art. 612 bis c.p., purchè tali condotte siano idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla predetta norma.

Giova rammentare che, l’art. 612 bis c.p. identifica come circostanze aggravanti il perpetrarsi delle condotte:

  • nei confronti del coniuge separato o divorziato;
  • nei confronti della persona che è o è stata legata da relazione affettiva con il soggetto agente;
  • se il fatto è commesso con strumenti telematici o informatici;
  • se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di un disabile o di una donna in stato di gravidanza;
  • se il fatto è commesso con uso di armi;
  • se il fatto è commesso da un soggetto da precedentemente ammonito.

Come si identifica uno “stalker”?

Il termine “stalker” identifica un individuo affetto da un disturbo della personalità che lo spinge a perseguitare ossessivamente un’altra persona con minacce, pedinamenti, molestie e attenzioni indesiderate.
Tuttavia, tali particolari “attenzioni” possono provenire non solo da dei completi estranei, ma anche da persone di cui mai sospetteremo. Per esempio un ex partner, un collega, un vicino di casa.

Si può proporre querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p.?

In relazione alla procedibilità per il reato di atti persecutori, è opportuno osservare che vi è una procedibilità a querela della persona offesa. La querela deve essere presentata nel termine di sei mesi.
La procedibilità d’ufficio si ha se il fatto è commesso in danno ad un minore, ad un disabile o se il fatto è connesso con un delitto per cui si procede d’ufficio.

Quali strumenti possono utilizzare le vittime del reato di atti persecutori?

È previsto per tale reato l’arresto obbligatorio in flagranza.
Altresì, è prevista l’adozione di misure cautelari nei confronti del soggetto agente, come la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi dell’art. 282 ter c.p.p..
Ed ancora, il Legislatore ha previsto un ulteriore strumento di “difesa” per chi è vittima di tale reato: l’ammonimento. Difatti, fino a quando non viene proposta querela, la persona offesa può rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza, esponendo i fatti accaduti e avanzando richiesta di ammonimento al Questore, nei confronti dell’autore della condotta. Il Questore, dopo aver raccolto le informazioni utili al caso e qualora consideri fondata la richiesta della persona offesa, procederà ad ammonire oralmente l’autore della condotta criminosa e redigerà apposito verbale, la cui copia verrà rilasciata sia al soggetto ammonito che alla persona offesa.

Inoltre, il Dipartimento per le pari Opportunità del Consiglio dei Ministri offre un supporto totalmente gratuito, attivo h24 per le vittime di tali violenze. Il numero Verde da contattare è il 1522.

In relazione a ciò, vi è nel nostro paese, una presenza imponente di associazioni, di centri antiviolenza pronti a sostenere le vittime del reato di atti persecutori da un punto di vista psicologico e legale.  A tal proposito, occorre ricordare che l’assistenza legale per le vittime del reato di cui all’art. 612 bis c.p. è completamente gratuita!